Nomina del consulente per il trasporto di merci pericolose
In data 21/12/2022 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha inviato una nota esplicativa in merito alla nomina del consulente ADR per gli spedizionieri, che prevede l’esenzione per le imprese che rientrano nella casistica specificata nel seguente documento.
In accordo con la Nota MIT prot. 40141 del 21.12.2022 non sono obbligate alla nomina del Consulente le imprese che effettuano:
Spedizioni in esenzione ai sensi dell’1.1.3.6 e del 3.4 ADR
(esenzioni previste dall’art.3 comma 6 lettera a) del D. Lgs. 40/2000).
Spedizioni occasionali di cui all’art.2 del D.M. 04/07/2000
(massimo di 3 operazioni/mese, 24 operazioni/anno e 180 t/anno).
Si precisa che l’informativa è un’interpretazione del decreto, ma non ne modifica il contenuto e l’esenzione non si applica a tutte le casistiche ma deve essere valutata caso per caso.